PRODOTTI CERC Therapy®

Il futuro nel campo della riabilitazione

Scopri la gamma completa di dispositivi a radiofrequenza non-termica focalizzata, progettati per offrire trattamenti personalizzati e scientificamente validati, in studio, in ambulatorio o in mobilità.

Tre modelli, un’unica efficacia terapeutica

Dalla versione compatta per studi privati, al modello professionale per centri ad alto volume, fino alla soluzione portatile per trattamenti domiciliari o in mobilità: ogni configurazione garantisce la stessa efficacia certificata, con impostazioni intuitive e protocolli validati scientificamente.

Atermica

Indicata anche per trattamenti che non richiedono emissione di calore.

Efficace

Soluzione efficace che garantisce rapidità di recupero e guarigione.

Indolore

Terapia innovativa, non invasiva e completamente indolore.

Senza operatore

Trattamenti terapeutici rapidi ed efficaci senza la presenza dell'operatore.

Dicono di noi

Le esperienze di chi ci ha scelto

Le voci di chi ha collaborato con noi o ha usufruito dei nostri servizi parlano più di ogni presentazione.
Scopri cosa pensano clienti, partner e professionisti della nostra realtà, del nostro modo di lavorare e dell’esperienza vissuta insieme.

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

Articolo 21

  1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

 

* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.