I Fisioterapisti che amano davvero i loro Pazienti hanno già CERC Therapy®

CERC Therapy® è una Tecnologia completamente nuova in Fisioterapia e Riabilitazione, che permette risultati inarrivabili con altre terapie fisiche nel curare le patologie osteo cartilaginee, SENZA la presenza dell’operatore.

Questo per te significa poter applicare una Tecnologia che funziona per trattare Pazienti che prima non avevano alternative, facendo più terapie contemporaneamente.

Atermica

Indicata anche per trattamenti che non richiedono emissione di calore.

Efficace

Soluzione efficace che garantisce rapidità di recupero e guarigione.

Indolore

Terapia innovativa, non invasiva e completamente indolore.

Senza operatore

Trattamenti terapeutici rapidi ed efficaci senza la presenza dell'operatore.

Innovazione assoluta in ambito strumentale

Atermica

Indicata anche per trattamenti che non richiedono emissione di calore.

Efficace

Soluzione efficace che garantisce rapidità di recupero e guarigione.

Indolore

Terapia innovativa, non invasiva e completamente indolore.

Senza operatore

Trattamenti terapeutici rapidi ed efficaci senza la presenza dell'operatore.

I nostri centri autorizzati

Filter by

Il prossimo evento a cui parteciperemo

Benefici

Il futuro nel campo della riabilitazione

CERC Therapy® è una forma di riabilitazione particolarmente indicata nei casi in cui sia necessario stimolare la rigenerazione dei tessuti biologici. Promuove un’accelerazione di tutti i fenomeni riparatori con netta azione biorigenerante, antinfiammatoria, antiedematosa ed antalgica.

 

Sei un professionista del settore ?

L’accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Cerc Therapy richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

Articolo 21

  1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.


* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.